Sentenza 369/1988 (ECLI:IT:COST:1988:369)
Massima numero 13780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13774  13775  13776  13777  13778  13779  13781  13782  13783  13784  13785


Titolo
SENT. 369/88 G. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA - RICHIESTA DI SANATORIA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47, ARTT. 38, COMMA PRIMO, 44. - COST., ART. 3.

Testo
L'inapplicabilita' degli effetti estintivi del "condono edilizio" alle pene irrogate con sentenza definitiva prima dell'entrata in vigore della L. 28 febbraio 1985 n. 47, e' coerente con la scelta di utilizzare una misura di clemenza diversa dall'amnistia e non puo' ritenersi irrazionale, non essendo oltretutto comparabili le situazioni in cui versano l'imputato ed il condannato in via definitiva. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 38, comma primo, e 44, L.n. 47 cit., nella parte in cui non prevedono la sospensione dell'esecuzione della pena in favore di coloro che, gia' condannati con sentenza definitiva prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, attivino, nelle forme e termini prescritti, la procedura del "condono").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte