Sentenza 369/1988 (ECLI:IT:COST:1988:369)
Massima numero 13781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13774  13775  13776  13777  13778  13779  13780  13782  13783  13784  13785


Titolo
SENT. 369/88 H. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - INAPPLICABILITA' ALLA CD. LOTTIZZAZIONE ABUSIVA NEGOZIALE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47, ARTT. 31, 34, 35, 38, 44. - COST., ART. 3.

Testo
Le questioni di legittimita' costituzionale concernenti l'inapplicabilita' del "condono edilizio" al reato di lottizzazione abusiva cd. negoziale - caratterizzata dal solo frazionamento e vendita di lotti - sono inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto le ordinanze di rimessione non consentono di stabilire se ai casi di specie sia inapplicabile la nuova disciplina di cui all'art. 18, comma primo, L.n. 47 cit., alla cui stregua la lottizzazione abusiva negoziale postula l'esistenza di condizioni oggettive ulteriori rispetto alla pura e semplice vendita od atto equiparato. (Inammissibilita' delle questioni sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. e relative agli artt. 31, 34, 35, 38 e 44, L. 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui consentono il condono per la sola lottizzazione abusiva con realizzazione di opere).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte