Sentenza 369/1988 (ECLI:IT:COST:1988:369)
Massima numero 13784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13774  13775  13776  13777  13778  13779  13780  13781  13782  13783  13785


Titolo
SENT. 369/88 M. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - AVVENUTA DEMOLIZIONE DELL'OPERA ABUSIVA - INAPPLICABILITA' DEL BENEFICIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, ARTT. 35, 38, 43. - COST., ART. 3.

Testo
Se e' vero che, ai fini del cd. "condono edilizio", l'ammontare dell'oblazione e' correlata al tipo e all'epoca della costruzione abusiva, e che la concessione della sanatoria e il relativo contributo attengono alla costruzione realizzata e, di regola, ancora esistente, cio' non esclude - secondo interpretazione conforme a Costituzione - che il reato edilizio possa estinguersi anche ad avvenuta demolizione dell'opera, mediante richiesta di sanatoria 'ex' art. 31, L.n. 47 del 1985 (sempreche', trattandosi di opera costruita entro il 1^ ottobre 1983 e demolita prima del 6 luglio 1985, sussista l'interesse a valersi della procedura di condono). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 35, 38 e 43, L. 28 febbraio 1985 n. 47, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte