Sentenza 369/1988 (ECLI:IT:COST:1988:369)
Massima numero 13785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13774  13775  13776  13777  13778  13779  13780  13781  13782  13783  13784


Titolo
SENT. 369/88 N. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - OPERE ABUSIVE REALIZZATE DOPO IL 1^ OTTOBRE 1983 E DEMOLITE DOPO IL 6 LUGLIO 1985 - PERSEGUIBILITA' IN SEDE PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - D.L. 23 APRILE 1985 N. 146 (CONV. IN LEGGE 21 GIUGNO 1985 N.298) ART. 8-QUATER. - COST., ART. 3.

Testo
Alle opere edilizie abusive realizzate dopo il 1^ ottobre 1983 e demolite dopo il 6 luglio 1985 non e' applicabile ne' la sanatoria di cui all'art. 31 della L. n. 47 del 1985, ne' l'art. 8-quater del D.L. n. 146 del 1985 - il quale esclude la perseguibilita' penale ed amministrativa delle opere demolite prima del 6 luglio 1985 - bensi', sussistendone tutti gli altri presupposti, il capo I della citata legge n. 47 del 1985. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art.8-quater, D.L. 23 aprile 1985 n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985 n. 298).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte