Sentenza 58/2021 (ECLI:IT:COST:2021:58)
Massima numero 43758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
09/03/2021; Decisione del
09/03/2021
Deposito del 31/03/2021; Pubblicazione in G. U. 07/04/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Proposizione in via cautelativa - Interpretazione non implausibile delle disposizioni impugnate - Ammissibilità della questione.
Ricorso in via principale - Proposizione in via cautelativa - Interpretazione non implausibile delle disposizioni impugnate - Ammissibilità della questione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, commi 147 e 149, della legge n. 160 del 2019, non è d'ostacolo all'ammissibilità delle censure che il ricorso sia promosso in via cautelativa, ove fossero ritenute applicabili anche alla ricorrente le disposizioni impugnate. L'interpretazione sostenuta dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, infatti, deve considerarsi non implausibile, perché le norme impugnate, là dove fanno generico riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, potrebbero ritenersi indirizzate anche alle amministrazioni regionali valdostane.
Per costante giurisprudenza costituzionale, nel giudizio in via principale il ricorso promosso in via cautelativa supera il vaglio di ammissibilità se, nonostante i dubbi avanzati, l'interpretazione prospettata non appaia implausibile e, comunque, sia ragionevolmente desumibile dalle disposizioni impugnate. (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020, n. 89 del 2019, n. 103 del 2018, n. 73 del 2018 e n. 270 del 2017).Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2019
n. 160
art. 1
co. 147
legge
27/12/2019
n. 160
art. 1
co. 149
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte