Sentenza 370/1988 (ECLI:IT:COST:1988:370)
Massima numero 13792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13786  13787  13788  13789  13790  13791  13793


Titolo
SENT. 370/88 G. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - AZIONE PENALE - SOSPENSIONE - COMPROMISSIONE DELL'INCOLUMITA' E DELLA SALUTE PUBBLICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47, ART. 22. - COST., ARTT. 2, 32.

Testo
La sospensione dell'azione penale in pendenza di procedimento amministrativo di sanatoria delle violazioni edilizie (art. 22, L. 28 febbraio 1985 n. 47), non compromette l'incolumita' e la salute pubbliche nei casi in cui si proceda per reati urbanistici previsti da disposizioni che tutelano i beni suddetti, trattandosi di sospensione limitata nel tempo e, anzi, di breve durata. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 32 e 2 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 cit.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte