Sentenza 370/1988 (ECLI:IT:COST:1988:370)
Massima numero 13792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
23/03/1988; Decisione del
23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Titolo
SENT. 370/88 G. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - AZIONE PENALE - SOSPENSIONE - COMPROMISSIONE DELL'INCOLUMITA' E DELLA SALUTE PUBBLICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47, ART. 22. - COST., ARTT. 2, 32.
SENT. 370/88 G. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - AZIONE PENALE - SOSPENSIONE - COMPROMISSIONE DELL'INCOLUMITA' E DELLA SALUTE PUBBLICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47, ART. 22. - COST., ARTT. 2, 32.
Testo
La sospensione dell'azione penale in pendenza di procedimento amministrativo di sanatoria delle violazioni edilizie (art. 22, L. 28 febbraio 1985 n. 47), non compromette l'incolumita' e la salute pubbliche nei casi in cui si proceda per reati urbanistici previsti da disposizioni che tutelano i beni suddetti, trattandosi di sospensione limitata nel tempo e, anzi, di breve durata. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 32 e 2 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 cit.).
La sospensione dell'azione penale in pendenza di procedimento amministrativo di sanatoria delle violazioni edilizie (art. 22, L. 28 febbraio 1985 n. 47), non compromette l'incolumita' e la salute pubbliche nei casi in cui si proceda per reati urbanistici previsti da disposizioni che tutelano i beni suddetti, trattandosi di sospensione limitata nel tempo e, anzi, di breve durata. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 32 e 2 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 cit.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte