Sentenza 371/1988 (ECLI:IT:COST:1988:371)
Massima numero 13650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
23/03/1988; Decisione del
23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 371/88. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI AGRICOLI - IMPIEGATI SVOLGENTI ANCHE MANSIONI MANUALI - OBBLIGO ASSICURATIVO PRESSO L' I.N.A.I.L. E PRESSO L' E.N.P.A.I.A. - CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 NOVEMBRE 1962 N. 1655, ART. 9, COMMA SECONDO. - COST., ART. 3.
SENT. 371/88. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI AGRICOLI - IMPIEGATI SVOLGENTI ANCHE MANSIONI MANUALI - OBBLIGO ASSICURATIVO PRESSO L' I.N.A.I.L. E PRESSO L' E.N.P.A.I.A. - CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 NOVEMBRE 1962 N. 1655, ART. 9, COMMA SECONDO. - COST., ART. 3.
Testo
L'assicurazione presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.n.p.a.i.a.) e quella presso l'I.n.a.i.l. operano su un piano diverso e coprono rischi completamente differenti, in quanto - secondo l'indirizzo giurisprudenziale delle SS.UU. della Cassazione - la prima e' diretta a coprire i soli infortuni extraprofessionali e professionali di dirigenti, tecnici e impiegati, sia di concetto che di ordine, che non siano assistiti dalla garanzia dell'I.n.a.i.l., mentre la seconda e' limitata agli infortuni del personale con mansioni di direzione o sorveglianza sul luogo in cui si svolgono le operazioni agricole esponenti a rischio, con conseguente esclusione delle attivita' meramente burocratiche. Pertanto, non sussiste il censurato doppio obbligo assicurativo dell'imprenditore agricolo rispetto agli impiegati i quali svolgano anche mansioni manuali. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, L. 29 novembre 1962 n. 1655, nella parte in cui richiama l'art. 4 del Regolamento della Cassa di assistenza agli impiegati agricoli e forestali dell'1 febbraio 1947, e nella parte in cui non prevede una riduzione di contributi gravanti sui datori di lavoro a favore dell'E.n.p.a.i.a., proporzionale all'area di rischio coperta dall'I.n.a.i.l.).
L'assicurazione presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.n.p.a.i.a.) e quella presso l'I.n.a.i.l. operano su un piano diverso e coprono rischi completamente differenti, in quanto - secondo l'indirizzo giurisprudenziale delle SS.UU. della Cassazione - la prima e' diretta a coprire i soli infortuni extraprofessionali e professionali di dirigenti, tecnici e impiegati, sia di concetto che di ordine, che non siano assistiti dalla garanzia dell'I.n.a.i.l., mentre la seconda e' limitata agli infortuni del personale con mansioni di direzione o sorveglianza sul luogo in cui si svolgono le operazioni agricole esponenti a rischio, con conseguente esclusione delle attivita' meramente burocratiche. Pertanto, non sussiste il censurato doppio obbligo assicurativo dell'imprenditore agricolo rispetto agli impiegati i quali svolgano anche mansioni manuali. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, L. 29 novembre 1962 n. 1655, nella parte in cui richiama l'art. 4 del Regolamento della Cassa di assistenza agli impiegati agricoli e forestali dell'1 febbraio 1947, e nella parte in cui non prevede una riduzione di contributi gravanti sui datori di lavoro a favore dell'E.n.p.a.i.a., proporzionale all'area di rischio coperta dall'I.n.a.i.l.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte