Sentenza 372/1988 (ECLI:IT:COST:1988:372)
Massima numero 13651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
23/03/1988; Decisione del
23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Titolo
SENT. 372/88 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI - FATTO CAUSATIVO - REATO - RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI - AZIONE PER L'ACCERTAMENTO - DOMANDA - PROPOSIZIONE DEGLI "INTERESSATI" (E DELL'I.N.A.I.L.) - TERMINE TRIENNALE DI DECADENZA - DECORRENZA DALLA SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE O DALLA DATA DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE, EMESSI DAL GIUDICE PENALE - ASSERITA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DI COLORO CHE NON ABBIANO PARTECIPATO AL GIUDIZIO PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 10, COMMA QUINTO. - COST., ARTT. 3 E 24.
SENT. 372/88 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI - FATTO CAUSATIVO - REATO - RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI - AZIONE PER L'ACCERTAMENTO - DOMANDA - PROPOSIZIONE DEGLI "INTERESSATI" (E DELL'I.N.A.I.L.) - TERMINE TRIENNALE DI DECADENZA - DECORRENZA DALLA SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE O DALLA DATA DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE, EMESSI DAL GIUDICE PENALE - ASSERITA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DI COLORO CHE NON ABBIANO PARTECIPATO AL GIUDIZIO PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 10, COMMA QUINTO. - COST., ARTT. 3 E 24.
Testo
Tra gli "interessati" alla proposizione, in sede civile, dell'azione per l'accertamento che il fatto causativo dell'infortunio costituisce reato e che sussiste la responsabilita' civile del datore di lavoro o dei suoi preposti - nei casi in cui il giudice penale non abbia proceduto a carico dei suddetti - non e' da annoverare - secondo costante indirizzo giurisprudenziale - l'I.N.A.I.L., il cui interesse al recupero delle somme pagate (all'infortunato o ai suoi eredi), del tutto diverso da quello delle parti private, e' autonomamente tutelato attraverso l'azione di regresso (promossa dall'Istituto ai sensi degli artt. 11 e 112 d.P.R. n. 1124/1965), per la quale opera un diverso termine (di prescrizione). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma quinto del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Tra gli "interessati" alla proposizione, in sede civile, dell'azione per l'accertamento che il fatto causativo dell'infortunio costituisce reato e che sussiste la responsabilita' civile del datore di lavoro o dei suoi preposti - nei casi in cui il giudice penale non abbia proceduto a carico dei suddetti - non e' da annoverare - secondo costante indirizzo giurisprudenziale - l'I.N.A.I.L., il cui interesse al recupero delle somme pagate (all'infortunato o ai suoi eredi), del tutto diverso da quello delle parti private, e' autonomamente tutelato attraverso l'azione di regresso (promossa dall'Istituto ai sensi degli artt. 11 e 112 d.P.R. n. 1124/1965), per la quale opera un diverso termine (di prescrizione). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma quinto del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte