Sentenza 372/1988 (ECLI:IT:COST:1988:372)
Massima numero 13653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
23/03/1988; Decisione del
23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Titolo
SENT. 372/88 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ISTITUTO ASSICURATORE (I.N.A.I.L.) - AZIONE DI REGRESSO CONTRO IL DATORE DI LAVORO - CASI DI ESCLUSIONE - LESIONI GRAVI O GRAVISSIME DELL'INFORTUNATO PERSEGUIBILI A QUERELA E CAGIONATE INDIPENDENTEMENTE DALL'INOSSERVANZA DI NORME ANTINFORTUNISTICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 10 E 11. - COST., ARTT. 3 E 24.
SENT. 372/88 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ISTITUTO ASSICURATORE (I.N.A.I.L.) - AZIONE DI REGRESSO CONTRO IL DATORE DI LAVORO - CASI DI ESCLUSIONE - LESIONI GRAVI O GRAVISSIME DELL'INFORTUNATO PERSEGUIBILI A QUERELA E CAGIONATE INDIPENDENTEMENTE DALL'INOSSERVANZA DI NORME ANTINFORTUNISTICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 10 E 11. - COST., ARTT. 3 E 24.
Testo
L'esclusione del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. nel caso di lesioni gravi o gravissime cagionate al lavoratore per colpa non riconducibile ad inosservanza di norme di prevenzione antinfortunistica e per essere tali lesioni perseguibili solo a querela della persona offesa, non determina violazione degli artt. 3 e 24 Cost.. Infatti al criterio della gravita' delle lesioni e del danno fisico il legislatore ha sostituito, privilegiandolo, quello della violazione delle norme antinfortunistiche, conseguendo anche a fatti di lieve entita' - se connessi a tale violazione - la responsabilita' civile del datore di lavoro e il regresso dell'istituto assicuratore. Spetta, comunque, al legislatore il necessario contemperamento degli interessi, ove ravvisi implicazione di altri valori costituzionali diversi da quelli invocati nella specie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
L'esclusione del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. nel caso di lesioni gravi o gravissime cagionate al lavoratore per colpa non riconducibile ad inosservanza di norme di prevenzione antinfortunistica e per essere tali lesioni perseguibili solo a querela della persona offesa, non determina violazione degli artt. 3 e 24 Cost.. Infatti al criterio della gravita' delle lesioni e del danno fisico il legislatore ha sostituito, privilegiandolo, quello della violazione delle norme antinfortunistiche, conseguendo anche a fatti di lieve entita' - se connessi a tale violazione - la responsabilita' civile del datore di lavoro e il regresso dell'istituto assicuratore. Spetta, comunque, al legislatore il necessario contemperamento degli interessi, ove ravvisi implicazione di altri valori costituzionali diversi da quelli invocati nella specie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte