Sentenza 58/2021 (ECLI:IT:COST:2021:58)
Massima numero 43759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  09/03/2021;  Decisione del  09/03/2021
Deposito del 31/03/2021; Pubblicazione in G. U. 07/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43758  43760


Titolo
Impiego pubblico - Validità temporale delle graduatorie concorsuali adottate all'esito di selezioni pubbliche, a partire da quelle approvate dal 1° gennaio 2011, anche nel comparto del Servizio sanitario regionale, con ulteriori adempimenti procedurali per quelle più risalenti - Ricorso cautelativo della Regione autonoma Valle d'Aosta - Lamentata violazione della propria competenza normativa e amministrativa nelle materie dell'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale, dell'ordinamento degli enti locali, delle finanze regionali e comunali e dell'igiene e sanità, nonché nelle materie di competenza concorrente del coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute, del principio di leale collaborazione e dei principi di economicità e di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 2, lett. a) e b), 3, lett. f) e l), 4, 48-bis e 50 dello Statuto di autonomia, agli artt. 3, 5, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, e 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - dell'art. 1, commi 147 e 149, della legge n. 160 del 2019, che, rispettivamente, dispongono la proroga della validità temporale delle graduatorie in essere nelle pubbliche amministrazioni, a partire da quelle approvate dal 1° gennaio 2011, differenziata a seconda del termine di approvazione, condizionando, per quelle più risalenti, il reclutamento a ulteriori adempimenti procedurali, e la riduzione da tre a due anni della durata della validità, a regime, delle graduatorie, stabilita dall'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001. Le disposizioni statali impugnate non spiegano alcuna efficacia nel territorio regionale, neppure quali norme recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, posto che il legislatore statale non concorre al finanziamento della spesa sanitaria della ricorrente, che difetta una specifica previsione mediante un apposito accordo e che la loro applicabilità non può rappresentare l'unica declinazione possibile dei principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, da intendersi come limiti all'esercizio della competenza della Regione autonoma. (Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 126 del 2020, n. 77 del 2020, n. 241 del 2018, n. 103 del 2018, n. 125 del 2015, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012, n. 187 del 2012, n. 118 del 2012, n. 115 del 2012, n. 133 del 2010 e n. 341 del 2009).

La disciplina delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale e la regolamentazione delle graduatorie, che rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive, rientrano nella competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 126 del 2020, n. 241 del 2018, n. 191 del 2017 e n. 251 del 2016).

In virtù della c.d. clausola di favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la Regione autonoma Valle d'Aosta, per effetto dell'applicazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., è titolare della competenza legislativa residuale nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale», più ampia della competenza primaria statutaria nelle materie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» e «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», che incontra il limite delle «norme fondamentali di riforma economico-sociale». (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020 e n. 241 del 2018).

I principi di coordinamento della finanza pubblica non possono imporsi alle autonomie speciali ove non siano individuati nel rispetto del principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione. (Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 103 del 2018, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2019  n. 160  art. 1  co. 147

legge  27/12/2019  n. 160  art. 1  co. 149

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 120

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4

statuto regione Valle d'Aosta  art. 48

statuto regione Valle d'Aosta  art. 50

Altri parametri e norme interposte