Sentenza 374/1988 (ECLI:IT:COST:1988:374)
Massima numero 13656
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 374/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA - DIRITTO ALL'ACCREDITAMENTO - AMMISSIONE NEI CASI DI SOSPENSIONE 'IN TOTO' DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA - ESCLUSIONE PER I PERIODI DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO COPERTI DA INTEGRAZIONE SALARIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1975, N. 164, ART. 3. - COST., ARTT. 3 E 38.

Testo
Non irragionevolmente - per il periodo anteriore alla parificazione disposta con l'art. 8 della Legge 23 aprile 1981, n. 155 - il legislatore aveva tenuto distinti i casi di integrazione salariale, ammettendo il diritto a contribuzione figurativa limitatamente a quelli per totale sospensione dell'attivita' lavorativa ed escludendolo, invece, con riguardo a quelli per semplice contrazione dell'orario di lavoro: diversa era, infatti, nelle due ipotesi la situazione dei lavoratori - ancorche' soggetti all'identica perdita incolpevole della retribuzione (ma totale, nell'uno, e parziale, nell'altro caso) - e maggiore la situazione di bisogno dei lavoratori sospesi dal lavoro, in quanto esposti al rischio della perdita del trattamento minimo di pensione, che giustificava, quindi, il maggior contributo di solidarieta' sociale nei loro confronti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della Legge 20 maggio 1975, n. 164, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte