Sentenza 375/1988 (ECLI:IT:COST:1988:375)
Massima numero 13657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
23/03/1988; Decisione del
23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 375/88. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - REDDITO D'IMPRESA - DEDUZIONE DI INTERESSI PASSIVI E DI ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI - DECORRENZA DALL'ESERCI - REDDITO D'IMPRESA - DEDUZIONE DI INTERESSI PASSIVI E DI ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI - DECORRENZA DALL'ESERCIZIO O DAL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE E MENO FAVOREVOLI DISPOSIZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 2 DICEMBRE 1975, N. 576, ART. 28; D.P.R. 23 DICEMBRE 1975, N. 683, ART. 1. - COST., ARTT. 3, 53.
SENT. 375/88. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - REDDITO D'IMPRESA - DEDUZIONE DI INTERESSI PASSIVI E DI ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI - DECORRENZA DALL'ESERCI - REDDITO D'IMPRESA - DEDUZIONE DI INTERESSI PASSIVI E DI ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI - DECORRENZA DALL'ESERCIZIO O DAL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE E MENO FAVOREVOLI DISPOSIZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 2 DICEMBRE 1975, N. 576, ART. 28; D.P.R. 23 DICEMBRE 1975, N. 683, ART. 1. - COST., ARTT. 3, 53.
Testo
Il fatto che redditi maturati in periodi di imposta differenti siano sottoposti a diversa disciplina, a seguito di una modifica normativa, non lede evidentemente alcun principio costituzionale: in particolare, la disposta decorrenza, dalla data della loro entrata in vigore, di nuove e meno favorevoli disposizioni tributarie - nella specie riguardanti la deduzione dal reddito lordo d'impresa, rispettivamente, degli interessi passivi e degli accantonamenti per rischi su crediti - non comporta alcuna ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti che abbiano chiuso l'esercizio in data anteriore e quelli che lo abbiano, invece, chiuso successivamente. Ne' puo' instaurarsi la comparazione tra situazioni diverse, quali quelle dei soggetti che avevano chiuso l'esercizio precedente con risultati negativi e quelle dei soggetti che, per contro, non avevano subito perdite: in un caso, essendo il rapporto tributario ancora pendente (per effetto della facolta' di riportare in diminuzione le perdite) e, nell'altro, ormai esaurito e percio' insensibile alle modifiche intervenute. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28 legge 2 dicembre 1975, n. 576 e 1 del d.P.R. 23 dicembre 1975, n. 683, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Il fatto che redditi maturati in periodi di imposta differenti siano sottoposti a diversa disciplina, a seguito di una modifica normativa, non lede evidentemente alcun principio costituzionale: in particolare, la disposta decorrenza, dalla data della loro entrata in vigore, di nuove e meno favorevoli disposizioni tributarie - nella specie riguardanti la deduzione dal reddito lordo d'impresa, rispettivamente, degli interessi passivi e degli accantonamenti per rischi su crediti - non comporta alcuna ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti che abbiano chiuso l'esercizio in data anteriore e quelli che lo abbiano, invece, chiuso successivamente. Ne' puo' instaurarsi la comparazione tra situazioni diverse, quali quelle dei soggetti che avevano chiuso l'esercizio precedente con risultati negativi e quelle dei soggetti che, per contro, non avevano subito perdite: in un caso, essendo il rapporto tributario ancora pendente (per effetto della facolta' di riportare in diminuzione le perdite) e, nell'altro, ormai esaurito e percio' insensibile alle modifiche intervenute. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28 legge 2 dicembre 1975, n. 576 e 1 del d.P.R. 23 dicembre 1975, n. 683, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte