Sentenza 376/1988 (ECLI:IT:COST:1988:376)
Massima numero 13658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13659  13660


Titolo
SENT. 376/88 A. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - PROFESSORI A TEMPO PIENO - TRATTAMENTO ECONOMICO - MAGGIORAZIONE DEL 40% DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AI PROFESSORI A TEMPO DEFINITO - OMESSA INCLUSIONE IN ESSA DELLA INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 382, ART. 36. - COST., ARTT. 76, 77.

Testo
Non si discosta affatto dall'ambito della delega legislativa (di cui all'art. 4, primo comma, lett. c, della legge n. 28/1980), la norma del decreto delegato (n. 382/1980), che esclude dal calcolo (della maggiorazione) del trattamento economico, spettante al personale docente universitario a tempo pieno, l'indennita' integrativa speciale, poiche' questa - allo stato della legislazione vigente e, dunque, anche secondo la legge di delega - ne' puo' costituire elemento della retribuzione, avendo, di regola, per natura e funzione una propria autonomia, ne' puo', per definizione, essere percepita piu' di una sola volta. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.). - S. n. 220/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte