Sentenza 377/1988 (ECLI:IT:COST:1988:377)
Massima numero 13661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 377/88. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI AD USO ABITATIVO - ONERI ACCESSORI - MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - IMPOSSIBILITA', PER IL LOCATORE, DI RICORRERE ALLA PROCEDURA DI CONVALIDA DI SFRATTO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL LOCATORE CHE AGISCA SULLA BASE DELLA MOROSITA' DEL CANONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 5. - COST., ARTT. 3, 24, PRIMO COMMA.

Testo
Secondo il 'diritto vivente' espresso dall'indirizzo giurisprudenziale piu' recente (della Cassazione), pur in assenza di una espressa indicazione legislativa, il ricorso alla procedura di sfratto per morosita' e' ammissibile anche nel caso di mancato pagamento degli oneri accessori della locazione, dal momento che questi sono, ormai, divenuti parte essenziale nel quadro sinallagmatico del contratto e, come tali, parificati, nel trattamento processuale, al canone di locazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Altri parametri e norme interposte