Sentenza 58/2021 (ECLI:IT:COST:2021:58)
Massima numero 43760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  09/03/2021;  Decisione del  09/03/2021
Deposito del 31/03/2021; Pubblicazione in G. U. 07/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43758  43759


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Spese per il personale sanitario - Estensione dell'ambito di applicazione della disciplina statale alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Ricorso cautelativo della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento - Lamentata violazione delle rispettive competenze normative e amministrative nelle materie dell'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti e stato giuridico ed economico del personale, delle finanze regionali e comunali e dell'igiene e sanità, nonché nelle materie di competenza concorrente del coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute, dell'autonomia finanziaria, dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della ricorrente e mancata applicazione medio tempore della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere.

Testo

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 2, lett. a), 3, lett. f) e l), 48-bis e 50 dello statuto di autonomia, nonché agli artt. 3, 5, 117, terzo e quarto comma, e 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, primo comma, n. 1), 9, primo comma, n. 10), 16, 79, quarto comma, e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 268 del 1992, al d.P.R. n. 474 del 1975, nonché agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - dell'art. 1, comma 269, della legge n. 160 del 2019, che estende espressamente alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina dettata dall'art. 11 del d.l. n. 35 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 60 del 2019, che impone limiti alle Regioni per la spesa relativa al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nelle more del giudizio, l'art. 11 del d.l. n. 35 del 2019, su cui è intervenuta la disposizione impugnata, è stato oggetto di ulteriori modifiche a opera dell'art. 25, comma 4-septies, del d.l. n. 162 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 8 del 2020, in senso palesemente satisfattivo delle pretese di entrambe le ricorrenti, mentre la Regione ricorrente ha attestato la mancata applicazione della norma impugnata. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2021, n. 3 del 2021 e n. 200 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2019  n. 160  art. 1  co. 269

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 120

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 48

statuto regione Valle d'Aosta  art. 50

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79  co. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 474  art.   

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 4