Ordinanza 379/1988 (ECLI:IT:COST:1988:379)
Massima numero 13664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
23/03/1988; Decisione del
23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 379/88. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - NOTIFICAZIONI A PERSONA GIURIDICA - MODALITA' - NOTIFICAZIONE AL PORTIERE DELLO STABILE, SEDE DELLA PERSONA GIURIDICA, NON ADDETTO ALL'ESCLUSIVO SERVIZIO DI ESSA - APPLICABILITA' - RITENUTA ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. CIV., ART. 145, COMMA PRIMO. - COST., ARTT. 3, 24.
ORD. 379/88. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI (IN MATERIA CIVILE) - NOTIFICAZIONI A PERSONA GIURIDICA - MODALITA' - NOTIFICAZIONE AL PORTIERE DELLO STABILE, SEDE DELLA PERSONA GIURIDICA, NON ADDETTO ALL'ESCLUSIVO SERVIZIO DI ESSA - APPLICABILITA' - RITENUTA ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. CIV., ART. 145, COMMA PRIMO. - COST., ARTT. 3, 24.
Testo
Nell'ambito delle valutazioni discrezionali spettanti al legislatore circa l'individuazione dei soggetti abilitati a ricevere le notificazioni in materia civile, non sarebbe comunque priva di ragionevole giustificazione ne' irrazionale, in quanto diretta ad assicurare il risultato concreto della notificazione alla persona giuridica, la disposizione che al riguardo ne escludesse l'effettuazione a mani di soggetto non legato alla stessa da un rapporto qualificato: nella specie, il portiere dello stabile, sede della persona giuridica, non addetto all'esclusivo servizio di essa. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 145, comma primo, cod. proc. civ., interpretato nel senso che non consentirebbe l'effettuazione della notifica alla persona giuridica a mani del portiere dello stabile, sede di essa, non addetto al suo esclusivo servizio).
Nell'ambito delle valutazioni discrezionali spettanti al legislatore circa l'individuazione dei soggetti abilitati a ricevere le notificazioni in materia civile, non sarebbe comunque priva di ragionevole giustificazione ne' irrazionale, in quanto diretta ad assicurare il risultato concreto della notificazione alla persona giuridica, la disposizione che al riguardo ne escludesse l'effettuazione a mani di soggetto non legato alla stessa da un rapporto qualificato: nella specie, il portiere dello stabile, sede della persona giuridica, non addetto all'esclusivo servizio di essa. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 145, comma primo, cod. proc. civ., interpretato nel senso che non consentirebbe l'effettuazione della notifica alla persona giuridica a mani del portiere dello stabile, sede di essa, non addetto al suo esclusivo servizio).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte