Ordinanza 382/1988 (ECLI:IT:COST:1988:382)
Massima numero 13667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 382/88. INTERDIZIONE O INABILITAZIONE - INTERDIZIONE - PROCEDIMENTO - ESAME DELL'INTERDICENDO - MANCATA EFFETTUAZIONE PER IRREPERIBILITA' DEL SOGGETTO - DICHIARAZIONE DI INTERDIZIONE - RITENUTA PRECLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. CIV., ART. 419, COMMA PRIMO. - COST., ART. 24.

Testo
Secondo l'interpretazione normativa accolta e corrispondente al diritto vivente, l'irreperibilita' - ritualmente accertata - dell'interdicendo non paralizza il corso del procedimento di interdizione ne' l'assenza di tale soggetto implica lesione dei suoi diritti e delle sue ragioni nel relativo giudizio, essendo in esso previsto l'intervento necessario del pubblico ministero, al fine di garantire l'attuazione della legge nel rispetto dell'interesse generale cui e' ispirata la normativa sull'interdizione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 419, comma primo, cod. civ., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte