Ordinanza 385/1988 (ECLI:IT:COST:1988:385)
Massima numero 13670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 385/88. FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - CONVENZIONI MATRIMONIALI ISTITUTIVE DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI IN LUOGO DEL PREESISTENTE REGIME DI COMUNIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITA' - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. CIV., ART. 162, COMMA TERZO, NEL TESTO VIGENTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 10 APRILE 1981, N. 142. - COST., ART. 3, COMMA PRIMO.

Testo
Ai fini dell'art. 3 Cost., e' oggettiva ed evidente la diversita' esistente tra il caso di una convenzione matrimoniale modificativa del regime patrimoniale legale della famiglia, gia' contrattualmente stabilito dai coniugi e l'ipotesi di una prima convenzione matrimoniale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162, comma terzo, cod. civ., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L. 10 aprile 1981, n. 142, denunziato - in relazione all'art. 3, comma primo, Cost. - nella parte in cui non dispone che, per le convenzioni matrimoniali con le quali venga istituito il regime di separazione dei beni in luogo del preesistente regime di comunione, sia necessaria l'autorizzazione del giudice).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte