Ordinanza 387/1988 (ECLI:IT:COST:1988:387)
Massima numero 13672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 387/88. SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - ORDINANZA PRESIDENZIALE DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI INNANZI AL G.I. - EMANAZIONE FUORI D'UDIENZA - OBBLIGO DI NOTIFICA AL CONVENUTO COMPARSO - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. CIV., ART. 709. - COST., ART. 24, COMMA SECONDO.

Testo
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, l'esigenza dell'instaurazione del contraddittorio e' soddisfatta con la comparizione personale delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta la quale, il convenuto, per acquisire conoscenza dell'ordinanza presidenziale di fissazione dell'udienza innanzi al giudice istruttore, ben puo' adoperare la normale diligenza della parte che attende un provvedimento del giudice in un giudizio a cui ha gia' partecipato personalmente. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 709 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l'ordinanza presidenziale - oltre che al convenuto non comparso - debba essere notificata anche al convenuto comparso qualora sia stata pronunciata fuori udienza). - v. S. n. 189/1988; sul carattere contenzioso della fase presidenziale del procedimento di separazione personale, S. nn. 151 e 201/1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte