Ordinanza 388/1988 (ECLI:IT:COST:1988:388)
Massima numero 13673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 388/88. FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DI PERSONA CONIUGATA DI MINORE GIA' RICONOSCIUTO DALL'ALTRO GENITORE - OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI DA PARTE DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, ART. 74. - COST., ARTT. 3, 31.

Testo
L'art. 74 della nuova legge sull'adozione - a tenor del quale l'ufficiale di stato civile deve segnalare al Tribunale per i minorenni, ai fini dei necessari accertamenti sulla veridicita', il riconoscimento del figlio naturale da parte di persona coniugata solo se il minore non sia gia' riconosciuto dall'altro genitore - e' ispirato a fini di tutela della vita intima delle persone, e non viola gli artt. 3 e 31 Cost., in quanto, in caso di precedente riconoscimento da parte del genitore non coniugato, la legittimazione di quest'ultimo ad impugnare per difetto di veridicita' il riconoscimento successivo rende inutile l'intervento dei pubblici poteri, intervento che e' da ridurre sempre al minimo nel diritto di famiglia e che, nella specie, lungi dal comportare una piu' intensa protezione dell'infanzia, potrebbe anzi risolversi in un pregiudizio per il minore e in una lesione del diritto alla riservatezza. (Manifesta infondatezza - in riferimento ai parametri citati - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74, L. 4 maggio 1983, n. 184).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte