Prospettazione della questione incidentale - Descrizione della fattispecie concreta idonea a suffragare la rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per carente motivazione sulla rilevanza. Il giudice a quo ha descritto la fattispecie concreta in modo idoneo a suffragare il requisito della rilevanza del dubbio di costituzionalità; la sua valutazione, avvalorata da una pluralità di argomenti, non è pertanto implausibile e supera il controllo "esterno" demandato a questa Corte in ordine al requisito della rilevanza, risultando ineludibile, ai fini della decisione della controversia, l'applicazione della disposizione censurata. (Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2021).
Anche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità e di una più efficace garanzia della conformità della legislazione alla Carta fondamentale, il presupposto della rilevanza non si identifica nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare. (Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2019, n. 77 del 2018 e n. 20 del 2018).
La rilevanza si configura come necessità di applicare la disposizione censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione e si riconnette all'incidenza della pronuncia di questa Corte su qualsiasi tappa di tale percorso. L'applicabilità della disposizione censurata è dunque sufficiente a fondare la rilevanza della questione proposta. (Precedenti citati: sentenze n. 254 del 2020 e n. 174 del 2016).