Ordinanza 389/1988 (ECLI:IT:COST:1988:389)
Massima numero 13674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 389/88. ABORTO E INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - DECISIONE - IRRILEVANZA DELLA VOLONTA' DEL MARITO DELLA GESTANTE, PADRE DEL CONCEPITO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 22 MAGGIO 1978, N. 194, ART. 5. - COST., ARTT. 29, 30.

Testo
La scelta politico-legislativa di lasciare la donna unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza e' insindacabile da parte della Corte costituzionale, trattandosi di una scelta non irrazionale, coerente al disegno dell'intera normativa e, in particolare, all'incidenza - se non esclusiva sicuramente prevalente - dello stato gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost. e relativa all'art. 5, L. 22 maggio 1978, n. 194, nella parte in cui non riconosce rilevanza alla volonta' del padre del concepito, marito della donna che chiede di interrompere la gravidanza).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte