Ordinanza 390/1988 (ECLI:IT:COST:1988:390)
Massima numero 13675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 390/88. PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA TESTIMONIALE - TESTIMONIANZA SUI FATTI PER I QUALI IL TESTE E' IMPUTATO IN PROCESSO PENALE - DIVIETO - OMESSA PREVISIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - COD. PROC. CIV., ART. 246. - COST., ARTT. 2, 3, 24.

Testo
La rilevanza della questione di costituzionalita' dell'art. 246 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede il divieto di testimoniare in sede civile sui fatti per i quali il testimone sia imputato in un processo penale, dipende dall'effettiva qualita' di imputato di chi dovrebbe testimoniare nel giudizio civile a quo, onde il giudice rimettente deve accertarne l'esistenza, non potendo limitarsi a dedurla da una mera affermazione di parte. (Restituzione degli atti al giudice a quo perche' motivi, sul punto, la rilevanza della questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte