Ordinanza 391/1988 (ECLI:IT:COST:1988:391)
Massima numero 13676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13677


Titolo
ORD. 391/88 A. CONSULENTE TECNICO - ONORARI VARIABILI - DETERMINAZIONE - CRITERIO DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 14 NOVEMBRE 1983, N. 820, ARTT. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17. - COST., ARTT. 3, 101, 104.

Testo
Il d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820, che approva le tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale, non puo' essere qualificato atto avente forza di legge ed e' percio' sottratto al sindacato di legittimita' costituzionale. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 Cost. e relativa agli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15 e 17, d.P.R. n. 820 cit.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte