Ordinanza 391/1988 (ECLI:IT:COST:1988:391)
Massima numero 13677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
23/03/1988; Decisione del
23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
13676
Titolo
ORD. 391/88 B. CONSULENTE TECNICO - ONORARI VARIABILI - DETERMINAZIONE - CRITERIO DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319, ARTT. 1, COMMA SECONDO, 2. - COST., ARTT. 3, 101, 104.
ORD. 391/88 B. CONSULENTE TECNICO - ONORARI VARIABILI - DETERMINAZIONE - CRITERIO DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319, ARTT. 1, COMMA SECONDO, 2. - COST., ARTT. 3, 101, 104.
Testo
La correlazione tra il valore economico della controversia e la misura degli onorari variabili dei consulenti tecnici d'ufficio non e' assoluta ne' automatica, ed e' tutt'altro che irrazionale, giacche' riflette il grado di complessita' - normalmente diverso - delle indagini e delle attivita' strumentali svolte dal consulente in controversie di differente valore economico ed e' collegata alla misura delle responsabilita' assunte dal consulente stesso per gli eventuali danni che egli abbia a cagionare alle parti. Ne' ha rilievo il rischio - inerente alla patologia della funzione - che il consulente aumenti artificiosamente i valori stimati, allo scopo di far lievitare il proprio compenso. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 2, L. 8 luglio 1980, n. 319).
La correlazione tra il valore economico della controversia e la misura degli onorari variabili dei consulenti tecnici d'ufficio non e' assoluta ne' automatica, ed e' tutt'altro che irrazionale, giacche' riflette il grado di complessita' - normalmente diverso - delle indagini e delle attivita' strumentali svolte dal consulente in controversie di differente valore economico ed e' collegata alla misura delle responsabilita' assunte dal consulente stesso per gli eventuali danni che egli abbia a cagionare alle parti. Ne' ha rilievo il rischio - inerente alla patologia della funzione - che il consulente aumenti artificiosamente i valori stimati, allo scopo di far lievitare il proprio compenso. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 2, L. 8 luglio 1980, n. 319).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte