Ordinanza 392/1988 (ECLI:IT:COST:1988:392)
Massima numero 13678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
23/03/1988; Decisione del
23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 392/88. CIRCOLAZIONE STRADALE - PROPRIETARIO NON CONDUCENTE DEL VEICOLO - FACOLTA' DI FORNIRE LA PROVA CONTRARIA ALLE RISULTANZE DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO - MANCATO RICONOSCIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 23 DICEMBRE 1976, N. 857 (CONV. CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1977, N. 39), ART. 5. - COST., ARTT. 3, 24.
ORD. 392/88. CIRCOLAZIONE STRADALE - PROPRIETARIO NON CONDUCENTE DEL VEICOLO - FACOLTA' DI FORNIRE LA PROVA CONTRARIA ALLE RISULTANZE DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO - MANCATO RICONOSCIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 23 DICEMBRE 1976, N. 857 (CONV. CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1977, N. 39), ART. 5. - COST., ARTT. 3, 24.
Testo
La norma che consente all'assicuratore e non anche al proprietario non conducente di provare la non veridicita' di quanto dichiarato nel modulo di denuncia di sinistro firmato congiuntamente dai conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente non viola l'art. 3 Cost., in quanto il proprietario ben puo' cautelarsi preventivamente, nei confronti di eventuali accordi fraudolenti, mediante la prudente scelta del soggetto cui affidare la guida del veicolo di sua proprieta'. Ne' e' violato l'art. 24 Cost., in quanto la sottoscrizione del modulo integra una confessione stragiudiziale, la quale, in caso di litisconsorzio, non costituisce prova legale ma e' liberamente apprezzabile dal giudice. (Manifesta infondatezza - in riferimento ai parametri citati - della questione di costituzionalita' dell'art. 5, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. con modificazioni in L. 26 febbraio 1977, n. 39).
La norma che consente all'assicuratore e non anche al proprietario non conducente di provare la non veridicita' di quanto dichiarato nel modulo di denuncia di sinistro firmato congiuntamente dai conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente non viola l'art. 3 Cost., in quanto il proprietario ben puo' cautelarsi preventivamente, nei confronti di eventuali accordi fraudolenti, mediante la prudente scelta del soggetto cui affidare la guida del veicolo di sua proprieta'. Ne' e' violato l'art. 24 Cost., in quanto la sottoscrizione del modulo integra una confessione stragiudiziale, la quale, in caso di litisconsorzio, non costituisce prova legale ma e' liberamente apprezzabile dal giudice. (Manifesta infondatezza - in riferimento ai parametri citati - della questione di costituzionalita' dell'art. 5, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. con modificazioni in L. 26 febbraio 1977, n. 39).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte