Ordinanza 393/1988 (ECLI:IT:COST:1988:393)
Massima numero 13772
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
23/03/1988; Decisione del
23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 393/88. CREDITO FONDIARIO - ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO - PROSECUZIONE DELL'AZIONE ESECUTIVA IN PENDENZA DI FALLIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - R.D. 16 LUGLIO 1905 N. 646, ART. 42. - COST., ART. 3, COMMA PRIMO.
ORD. 393/88. CREDITO FONDIARIO - ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO - PROSECUZIONE DELL'AZIONE ESECUTIVA IN PENDENZA DI FALLIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - R.D. 16 LUGLIO 1905 N. 646, ART. 42. - COST., ART. 3, COMMA PRIMO.
Testo
La destinazione delle disponibilita' finanziarie degli istituti di credito fondiario all'esigenza primaria di assicurare il buon funzionamento del credito fondiario giustifica gli strumenti, eventualmente speciali, di sollecita e sicura soddisfazione delle loro posizioni creditorie. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, r.d. 16 luglio 1905 n. 646, nella parte in cui consente ai suddetti istituti di proseguire nell'azione esecutiva nonostante l'avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore; questione gia' risolta con precedente pronuncia nel senso dell'infondatezza). - cfr. S. n. 211/1976.
La destinazione delle disponibilita' finanziarie degli istituti di credito fondiario all'esigenza primaria di assicurare il buon funzionamento del credito fondiario giustifica gli strumenti, eventualmente speciali, di sollecita e sicura soddisfazione delle loro posizioni creditorie. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, r.d. 16 luglio 1905 n. 646, nella parte in cui consente ai suddetti istituti di proseguire nell'azione esecutiva nonostante l'avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore; questione gia' risolta con precedente pronuncia nel senso dell'infondatezza). - cfr. S. n. 211/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte