Ordinanza 394/1988 (ECLI:IT:COST:1988:394)
Massima numero 13679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 394/88. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - REDDITI IMPONIBILI - PENSIONI ORDINARIE PRIVILEGIATE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 601, ART. 34. - COST., ART. 3.

Testo
Diversamente dalle pensioni di guerra - collegate a lesioni o infermita' da eventi bellici - le pensioni ordinarie privilegiate sono connesse ad un rapporto di impiego o di servizio, e dunque non hanno funzione risarcitoria, ma integrativa, e talvolta sostitutiva, delle pensioni ordinarie, rientrando cosi' (analogamente alle rendite I.na.i.l.) nella nozione di reddito imponibile. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non esonera dall'i.r.pe.f. le pensioni ordinarie privilegiate, a differenza di quelle privilegiate di guerra).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte