Ordinanza 395/1988 (ECLI:IT:COST:1988:395)
Massima numero 13680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  23/03/1988;  Decisione del  23/03/1988
Deposito del 31/03/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13681


Titolo
ORD. 395/88 A. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - IPOTESI DI COMPETENZA IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034, ART. 37, COMMI SECONDO E TERZO. - COST., ART. 125.

Testo
Nessuna norma costituzionale garantisce il principio del doppio grado di giudizio, e l'art. 125, comma secondo, Cost., prevedendo che nella regione sono istituiti organi di giusitizia amministrativa di primo grado, comporta soltanto l'impossibilita' di attribuire ai T.A.R. competenze giurisdizionali in unico grado, garantendo cosi' il doppio grado per le sole controversie che il legislatore ordinario attribuisca ai suddetti organi. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 125 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, commi secondo e terzo, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui attribuisce esclusivamente al Consiglio di Stato in unico grado la competenza in ordine ad alcuni ricorsi per l'ottemperanza del giudicato civile e amministrativo). - S. nn. 41/1965, 22 e 117/1973, 186/1980, 78/1984, 80/1988; 62/1981, 8/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 125

Altri parametri e norme interposte