Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibilità esclusa dal rimettente, all'esito dell'esame circostanziato delle varie possibilità prospettate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per omessa sperimentazione di una interpretazione adeguatrice della previsione censurata. All'esito di un circostanziato esame delle diverse interpretazioni prospettate, il rimettente ha escluso la sostenibilità di un'interpretazione adeguatrice e ha così ottemperato in maniera adeguata all'onere di attribuire alla disposizione un significato conforme ai princìpi costituzionali.
Ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, è necessario e sufficiente che il giudice a quo abbia esplorato la praticabilità di una interpretazione adeguatrice e l'abbia consapevolmente esclusa. (Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2021 e n. 123 del 2020).
Se l'interpretazione prescelta dal rimettente sia la sola persuasiva, è profilo che non attiene all'ammissibilità, ma al merito della questione di legittimità costituzionale e - nello scrutinio del merito - dovrà essere esaminato (Precedente citato: sentenza n. 95 del 2016).