Sentenza 396/1988 (ECLI:IT:COST:1988:396)
Massima numero 13683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
24/03/1988; Decisione del
24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
13682
Titolo
SENT. 396/88 B. ASSISTENZA E BENEFICENZA - ISTITUZIONI REGIONALI E INFRAREGIONALI - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE LA PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO, QUALORA ABBIANO TUTTORA I REQUISITI DI UN'ISTITUZIONE PRIVATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972, ART. 1. - COST., ART. 38, ULTIMO COMMA.
SENT. 396/88 B. ASSISTENZA E BENEFICENZA - ISTITUZIONI REGIONALI E INFRAREGIONALI - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE LA PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO, QUALORA ABBIANO TUTTORA I REQUISITI DI UN'ISTITUZIONE PRIVATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972, ART. 1. - COST., ART. 38, ULTIMO COMMA.
Testo
Il sistema di pubblicizzazione generalizzato a tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza originate dall'autonomia privata, introdotto dalla legge del 1890 e tuttora vigente - pur essendo superata la situazione sociale e l'assetto delle strutture pubbliche che avevano ispirato la legge stessa - e' incompatibile con il principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana e che e' garantito, per quanto riguarda le iniziative private nel campo dell'assistenza, dall'ultimo comma dell'art. 38. Nondimeno, mentre relativamente agli enti di nuova istituzione il principio costituzionale ha, di gia', piena operativita' per effetto dell'avvenuto superamento - in sede amministrativa, di controllo e giurisdizionale - del sistema della obbligatoria pubblicizzazione, invece alla riprivatizzazione delle istituzioni preesistenti (a carattere regionale e infraregionale) puo' pervenirsi solo a seguito della dichiarazione di illegittimita' della disposizione che tuttora la preclude; ne' a cio' puo' essere di ostacolo la mancanza di un'apposita normativa che disciplini le ipotesi ed i procedimenti per l'accertamento in concreto della natura privata delle IPAB, sopperendo a tale carenza le possibilita' gia' offerte dalla via giudiziale e da quella amministrativa. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalita' giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata.
- S. nn. 173/1981, 195/1987.
Il sistema di pubblicizzazione generalizzato a tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza originate dall'autonomia privata, introdotto dalla legge del 1890 e tuttora vigente - pur essendo superata la situazione sociale e l'assetto delle strutture pubbliche che avevano ispirato la legge stessa - e' incompatibile con il principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana e che e' garantito, per quanto riguarda le iniziative private nel campo dell'assistenza, dall'ultimo comma dell'art. 38. Nondimeno, mentre relativamente agli enti di nuova istituzione il principio costituzionale ha, di gia', piena operativita' per effetto dell'avvenuto superamento - in sede amministrativa, di controllo e giurisdizionale - del sistema della obbligatoria pubblicizzazione, invece alla riprivatizzazione delle istituzioni preesistenti (a carattere regionale e infraregionale) puo' pervenirsi solo a seguito della dichiarazione di illegittimita' della disposizione che tuttora la preclude; ne' a cio' puo' essere di ostacolo la mancanza di un'apposita normativa che disciplini le ipotesi ed i procedimenti per l'accertamento in concreto della natura privata delle IPAB, sopperendo a tale carenza le possibilita' gia' offerte dalla via giudiziale e da quella amministrativa. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalita' giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata.
- S. nn. 173/1981, 195/1987.
Atti oggetto del giudizio
legge
17/07/1890
n. 6972
art. 1
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte