Sentenza 397/1988 (ECLI:IT:COST:1988:397)
Massima numero 13605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
24/03/1988; Decisione del
24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 397/88. PENSIONI - IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DEI FRATELLI E SORELLE INABILI E CONVIVENTI CON L'ISCRITTO AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO - CONSOLIDAMENTO ALLA MORTE DEL GENITORE DEL DANTE CAUSA, AL QUALE SPETTAVA PER ULTIMO LA PENSIONE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 397/88. PENSIONI - IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DEI FRATELLI E SORELLE INABILI E CONVIVENTI CON L'ISCRITTO AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO - CONSOLIDAMENTO ALLA MORTE DEL GENITORE DEL DANTE CAUSA, AL QUALE SPETTAVA PER ULTIMO LA PENSIONE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'istituto del consolidamento, che il legislatore ha previsto per gli impiegati civili dello Stato (art. 87 d.P.R. n. 1092/1973), tende a rendere effettivo il diritto alla pensione di riversibilita' per tutti i soggetti riconosciuti meritevoli del beneficio, in quanto assistiti in vita dal dante causa e finche' perdurino, dopo la morte di questi, i requisiti di assistibilita': esso costituisce una razionalizzazione del sistema, impedendo che, nel caso di piu' soggetti vocati in ordine successivo, resti affidata al caso la possibilita', per i chiamati successivamente, di godere del beneficio. Sicche' l'istituto in questione non puo' non espandersi a tutte le ipotesi identiche, in cui determinati soggetti sono presi in considerazione come possibili destinatari della pensione di riversibilita' e, dunque, anche agli assistiti dai dipendenti pubblici, cui si riferisce la norma denunciata, perche' altrimenti si creerebbero ingiustificate discriminazioni sia fra categorie diverse di possibili beneficiari, sia all'interno della medesima categoria di chiamati. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui non prevede nei confronti dei fratelli e sorelle inabili e conviventi con l'iscritto agli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, il consolidamento della pensione di riversibilita' alla morte del genitore del dante causa, al quale spettava per ultimo la pensione, alle condizioni previste dall'art. 87, secondo comma, del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092. - Per la correzione di errori materiali contenuti nel "ritenuto in fatto" e nel dispositivo della presente sentenza v. Ordinanza n. 819 del 1988.
L'istituto del consolidamento, che il legislatore ha previsto per gli impiegati civili dello Stato (art. 87 d.P.R. n. 1092/1973), tende a rendere effettivo il diritto alla pensione di riversibilita' per tutti i soggetti riconosciuti meritevoli del beneficio, in quanto assistiti in vita dal dante causa e finche' perdurino, dopo la morte di questi, i requisiti di assistibilita': esso costituisce una razionalizzazione del sistema, impedendo che, nel caso di piu' soggetti vocati in ordine successivo, resti affidata al caso la possibilita', per i chiamati successivamente, di godere del beneficio. Sicche' l'istituto in questione non puo' non espandersi a tutte le ipotesi identiche, in cui determinati soggetti sono presi in considerazione come possibili destinatari della pensione di riversibilita' e, dunque, anche agli assistiti dai dipendenti pubblici, cui si riferisce la norma denunciata, perche' altrimenti si creerebbero ingiustificate discriminazioni sia fra categorie diverse di possibili beneficiari, sia all'interno della medesima categoria di chiamati. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui non prevede nei confronti dei fratelli e sorelle inabili e conviventi con l'iscritto agli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, il consolidamento della pensione di riversibilita' alla morte del genitore del dante causa, al quale spettava per ultimo la pensione, alle condizioni previste dall'art. 87, secondo comma, del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092. - Per la correzione di errori materiali contenuti nel "ritenuto in fatto" e nel dispositivo della presente sentenza v. Ordinanza n. 819 del 1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte