Sentenza 398/1988 (ECLI:IT:COST:1988:398)
Massima numero 13684
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  24/03/1988;  Decisione del  24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 398/88. IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - SANITARI COMUNALI - UFFICIALI SANITARI E MEDICI CONDOTTI - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL TEMPO NECESSARIO A RAGGIUNGERE IL MASSIMO PENSIONABILE E NON OLTRE IL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO PER GLI ALTRI SANITARI (ELENCATI NELLA LEGGE N. 1751/1962) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - LEGGE 7 MAGGIO 1965, N. 459, ARTICOLO UNICO. - COST., ART. 3.

Testo
L'omessa estensione agli altri sanitari del beneficio disposto in favore degli ufficiali sanitari e dei medici condotti (in carriera da epoca anteriore al 31 dicembre 1952) e consistente nella deroga al limite (del 65^ anno) di eta' per il collocamento a riposo - con conseguente possibilita' di trattenimento in servizio per il tempo necessario a raggiungere il massimo pensionabile e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta' - costituisce un'ingiustificata disparita' di trattamento, in quanto le due categorie di sanitari erano state gia' equiparate, agli stessi fini, con precedente provvedimento legislativo. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459, nella parte in cui non prevede anche i sanitari comunali elencati nell'articolo unico della legge 20 dicembre 1962, n. 1751 (restando, conseguentemente, assorbito il riferimento all'art. 97 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte