Sentenza 398/1988 (ECLI:IT:COST:1988:398)
Massima numero 13684
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
24/03/1988; Decisione del
24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 398/88. IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - SANITARI COMUNALI - UFFICIALI SANITARI E MEDICI CONDOTTI - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL TEMPO NECESSARIO A RAGGIUNGERE IL MASSIMO PENSIONABILE E NON OLTRE IL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO PER GLI ALTRI SANITARI (ELENCATI NELLA LEGGE N. 1751/1962) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - LEGGE 7 MAGGIO 1965, N. 459, ARTICOLO UNICO. - COST., ART. 3.
SENT. 398/88. IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - SANITARI COMUNALI - UFFICIALI SANITARI E MEDICI CONDOTTI - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL TEMPO NECESSARIO A RAGGIUNGERE IL MASSIMO PENSIONABILE E NON OLTRE IL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO PER GLI ALTRI SANITARI (ELENCATI NELLA LEGGE N. 1751/1962) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - LEGGE 7 MAGGIO 1965, N. 459, ARTICOLO UNICO. - COST., ART. 3.
Testo
L'omessa estensione agli altri sanitari del beneficio disposto in favore degli ufficiali sanitari e dei medici condotti (in carriera da epoca anteriore al 31 dicembre 1952) e consistente nella deroga al limite (del 65^ anno) di eta' per il collocamento a riposo - con conseguente possibilita' di trattenimento in servizio per il tempo necessario a raggiungere il massimo pensionabile e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta' - costituisce un'ingiustificata disparita' di trattamento, in quanto le due categorie di sanitari erano state gia' equiparate, agli stessi fini, con precedente provvedimento legislativo. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459, nella parte in cui non prevede anche i sanitari comunali elencati nell'articolo unico della legge 20 dicembre 1962, n. 1751 (restando, conseguentemente, assorbito il riferimento all'art. 97 Cost.).
L'omessa estensione agli altri sanitari del beneficio disposto in favore degli ufficiali sanitari e dei medici condotti (in carriera da epoca anteriore al 31 dicembre 1952) e consistente nella deroga al limite (del 65^ anno) di eta' per il collocamento a riposo - con conseguente possibilita' di trattenimento in servizio per il tempo necessario a raggiungere il massimo pensionabile e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta' - costituisce un'ingiustificata disparita' di trattamento, in quanto le due categorie di sanitari erano state gia' equiparate, agli stessi fini, con precedente provvedimento legislativo. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459, nella parte in cui non prevede anche i sanitari comunali elencati nell'articolo unico della legge 20 dicembre 1962, n. 1751 (restando, conseguentemente, assorbito il riferimento all'art. 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte