Sentenza 400/1988 (ECLI:IT:COST:1988:400)
Massima numero 13686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  24/03/1988;  Decisione del  24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 400/88. REGIONE ABRUZZO - ENTI DIPENDENTI - ENTI PROVINCIALI E AZIENDE AUTONOME PER IL TURISMO - APPROVAZIONE DEI CONTI CONSUNTIVI DELL'ANNO 1976 - CONTESTUALE APPROVAZIONE IN SANATORIA DEI RENDICONTI DEGLI ANNI PRECEDENTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE REG. ABRUZZO 23 APRILE 1980 - 15 APRILE 1981. - COST., ART. 117 (IN RELAZIONE ALL'ART. 27 LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 335).

Testo
Il principio fondamentale in materia di contabilita' regionale, secondo cui i rendiconti degli enti dipendenti dalla regione debbono essere approvati annualmente (art. 27 legge n. 335/1976), soddisfa l'esigenza, irrinunziabile, di un controllo effettivo e puntuale sulla gestione finanziaria degli enti. Sicche' costituisce, evidentemente, elusione di detta esigenza l'approvazione in sanatoria dei rendiconti degli anni precedenti (il 1976), disposta dalla legge Reg. Abruzzo (approvata il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15 aprile 1981), anche se con rinvio alla norma statale (legge 27 febbraio 1978, n. 43) contenente una analoga sanatoria dei rendiconti di comuni e province, ma tuttavia giustificata - a differenza di quella per gli enti (del turismo) considerati dalla legge regionale - in ragione sia della peculiare situazione di comuni e province sia della responsabilita' politica degli amministratori degli enti locali. Pertanto la legge regionale e' costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117 (in relazione all'art. 27 della legge 19 maggio 1976, n. 335).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  19/05/1976  n. 335  art. 27