Sentenza 402/1988 (ECLI:IT:COST:1988:402)
Massima numero 13688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  24/03/1988;  Decisione del  24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 402/88. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE DIRETTIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE E ARTISTICHE - SERVIZI PREGRESSI NON DI RUOLO - RICONOSCIMENTO - MANCATA OPERATIVITA' NEI CONFRONTI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1^ LUGLIO 1970 ED IL 1^ GENNAIO 1972 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - D.L. 19 GIUGNO 1970, N. 370 (CONVERTITO IN LEGGE 26 LUGLIO 1970, N. 576), ART. 8. - COST., ART. 3.

Testo
L'esclusione, dal beneficio della riconoscibilita' dei servizi pregressi non di ruolo, del personale passato nei ruoli direttivi (delle scuole elementari, secondarie ed artistiche), che fosse pervenuto alla quiescenza nello stesso periodo - compreso tra il 1^ luglio 1970 ed il 1^ gennaio 1972 - considerato utile per l'operativita' del beneficio nei confronti del personale insegnante, contraddice la finalita' riequilibratrice delle posizioni tra le due categorie, attribuita nella sua interezza alla disposizione censurata. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, nella parte in cui non prevede che i riconoscimenti di servizio ivi previsti operano anche nei confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, siano cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 1^ luglio 1970 ed il 1^ gennaio 1972. - O. n. 318/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte