Sentenza 403/1988 (ECLI:IT:COST:1988:403)
Massima numero 13689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
24/03/1988; Decisione del
24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 403/88. PENSIONI - DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO - SUPERSTITI - FIGLI NATURALI DICHIARATI GIUDIZIALMENTE - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - CONDIZIONE - DOMANDA DI DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' ANTERIORE ALLA DATA DI MORTE DEL DANTE CAUSA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092, ART. 82, COMMA TERZO. - COST., ART. 3.
SENT. 403/88. PENSIONI - DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO - SUPERSTITI - FIGLI NATURALI DICHIARATI GIUDIZIALMENTE - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - CONDIZIONE - DOMANDA DI DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' ANTERIORE ALLA DATA DI MORTE DEL DANTE CAUSA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092, ART. 82, COMMA TERZO. - COST., ART. 3.
Testo
Ai figli naturali giudizialmente dichiarati va attribuito, quando dovuto, senza limitazioni temporali di sorta, il trattamento di quiescenza: questo non puo' essere, infatti, limitato a quei soggetti nei confronti dei quali la domanda di dichiarazione giudiziale di paternita' sia anteriore alla morte del dante causa, dal momento che tale dichiarazione ovvero il riconoscimento, secondo pacifica giurisprudenza, hanno contenuto meramente dichiarativo. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 82, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, limitatamente alle parole "purche' la domanda di dichiarazione giudiziale di paternita' sia anteriore alla data di morte del dante causa". - S. n. 268/1988.
Ai figli naturali giudizialmente dichiarati va attribuito, quando dovuto, senza limitazioni temporali di sorta, il trattamento di quiescenza: questo non puo' essere, infatti, limitato a quei soggetti nei confronti dei quali la domanda di dichiarazione giudiziale di paternita' sia anteriore alla morte del dante causa, dal momento che tale dichiarazione ovvero il riconoscimento, secondo pacifica giurisprudenza, hanno contenuto meramente dichiarativo. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 82, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, limitatamente alle parole "purche' la domanda di dichiarazione giudiziale di paternita' sia anteriore alla data di morte del dante causa". - S. n. 268/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte