Sentenza 404/1988 (ECLI:IT:COST:1988:404)
Massima numero 13690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
24/03/1988; Decisione del
24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Titolo
SENT. 404/88 A. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - MORTE DEL CONDUTTORE - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - OMESSA INCLUSIONE TRA I SUCCESSIBILI DEL CONVIVENTE 'MORE UXORIO' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 6, PRIMO COMMA. - COST., ARTT. 2, 3.
SENT. 404/88 A. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - MORTE DEL CONDUTTORE - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - OMESSA INCLUSIONE TRA I SUCCESSIBILI DEL CONVIVENTE 'MORE UXORIO' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 6, PRIMO COMMA. - COST., ARTT. 2, 3.
Testo
Nel contesto della legge n. 392 del 1978, l'art. 6 specifica un regime di successione nel contratto di locazione, che supera quello previgente, in quanto destinato a non privare dell'abitazione, immediatamente dopo la morte del conduttore, il piu' esteso numero di figure soggettive, anche al di fuori della cerchia della famiglia legittima, purche' con quello abitualmente conviventi (e dunque, oltre al coniuge, gli eredi estranei, i parenti senza limiti di grado e finanche gli affini); in cio' esprimendosi il dovere di solidarieta' sociale, che connota, da un canto, la forma costituzionale dello Stato sociale e, dall'altro, riconosce un diritto sociale all'abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost., ma anche artt. 25 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 11 Patto internazionale dei diritti economici sociali e culturali). E', di conseguenza, irragionevole e viziata da contraddittorieta' logica la previsione di legge che, pur tutelando l'abituale convivenza, non include, tuttavia, tra i successibili nel contratto di locazione, chi era gia' legato 'more uxorio' al titolare originario del contratto; risultando, in pari tempo, leso il diritto fondamentale all'abitazione. Pertanto, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, primo comma, della Legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarita' del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente 'more uxorio'. - S. nn. 217/1988; 49/1987; 252/1983; 45 e 128/1980.
Nel contesto della legge n. 392 del 1978, l'art. 6 specifica un regime di successione nel contratto di locazione, che supera quello previgente, in quanto destinato a non privare dell'abitazione, immediatamente dopo la morte del conduttore, il piu' esteso numero di figure soggettive, anche al di fuori della cerchia della famiglia legittima, purche' con quello abitualmente conviventi (e dunque, oltre al coniuge, gli eredi estranei, i parenti senza limiti di grado e finanche gli affini); in cio' esprimendosi il dovere di solidarieta' sociale, che connota, da un canto, la forma costituzionale dello Stato sociale e, dall'altro, riconosce un diritto sociale all'abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost., ma anche artt. 25 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 11 Patto internazionale dei diritti economici sociali e culturali). E', di conseguenza, irragionevole e viziata da contraddittorieta' logica la previsione di legge che, pur tutelando l'abituale convivenza, non include, tuttavia, tra i successibili nel contratto di locazione, chi era gia' legato 'more uxorio' al titolare originario del contratto; risultando, in pari tempo, leso il diritto fondamentale all'abitazione. Pertanto, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, primo comma, della Legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarita' del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente 'more uxorio'. - S. nn. 217/1988; 49/1987; 252/1983; 45 e 128/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 0
Altri parametri e norme interposte