Sentenza 59/2021 (ECLI:IT:COST:2021:59)
Massima numero 43753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  24/02/2021;  Decisione del  24/02/2021
Deposito del 01/04/2021; Pubblicazione in G. U. 07/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43751  43752  43754  43755


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di intervento correttivo non additivo o manipolativo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione, perché formulata in modo da ottenere una pronuncia additiva o manipolativa non costituzionalmente obbligata in un ambito in cui il legislatore gode di un'ampia discrezionalità. Il rimettente sollecita in maniera puntuale, mediante l'indicazione di un chiaro termine di raffronto, l'intervento correttivo della Corte costituzionale, che dovrebbe ripristinare, in ordine all'obbligatorietà della reintegrazione, un trattamento omogeneo tra il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, da un lato, e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dall'altro.

La molteplicità dei possibili rimedi contro i licenziamenti illegittimi e l'assenza di soluzioni costituzionalmente vincolate non escludono che le difformità tra i regimi di tutela debbano essere sorrette da giustificazioni razionali e non sottraggono le scelte adottate dal legislatore al sindacato della Corte costituzionale.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/05/1970  n. 300  art. 18  co. 7

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte