Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di intervento correttivo non additivo o manipolativo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione, perché formulata in modo da ottenere una pronuncia additiva o manipolativa non costituzionalmente obbligata in un ambito in cui il legislatore gode di un'ampia discrezionalità. Il rimettente sollecita in maniera puntuale, mediante l'indicazione di un chiaro termine di raffronto, l'intervento correttivo della Corte costituzionale, che dovrebbe ripristinare, in ordine all'obbligatorietà della reintegrazione, un trattamento omogeneo tra il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, da un lato, e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dall'altro.
La molteplicità dei possibili rimedi contro i licenziamenti illegittimi e l'assenza di soluzioni costituzionalmente vincolate non escludono che le difformità tra i regimi di tutela debbano essere sorrette da giustificazioni razionali e non sottraggono le scelte adottate dal legislatore al sindacato della Corte costituzionale.