Sentenza 404/1988 (ECLI:IT:COST:1988:404)
Massima numero 13692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  24/03/1988;  Decisione del  24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13690  13691  13693


Titolo
SENT. 404/88 C. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - CONVIVENTI 'MORE UXORIO' - POSSIBILITA' DI SUCCEDERE AL CONDUTTORE, DA PARTE DEL CONVIVENTE, IN CASO DI CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA, QUANDO VI SIA PROLE NATURALE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ' IN PARTE QUA'. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 6. - COST., ART. 3.

Testo
In caso di separazione ovvero di estinzione del rapporto, tra conviventi 'more uxorio', l'esistenza di prole naturale impone che sia conservato il diritto all'abitazione alla residua comunita' familiare. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza quando vi sia prole naturale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte