Sentenza 404/1988 (ECLI:IT:COST:1988:404)
Massima numero 13693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
24/03/1988; Decisione del
24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Titolo
SENT. 404/88 D. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO - CONIUGE SEPARATO DI FATTO DAL CONDUTTORE - POSSIBILITA' DI SUCCEDERGLI SE VI SIA ACCORDO IN TAL SENSO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 6. - COST., ARTT. 2, 3.
SENT. 404/88 D. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO - CONIUGE SEPARATO DI FATTO DAL CONDUTTORE - POSSIBILITA' DI SUCCEDERGLI SE VI SIA ACCORDO IN TAL SENSO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 6. - COST., ARTT. 2, 3.
Testo
Rispetto al bene primario dell'abitazione, il titolo della separazione , di fatto o consensuale, non puo' avere portata discriminatoria tra i coniugi. Agli effetti della successione nel contratto di locazione, il caso in cui si sia convenuta tra i coniugi separati di fatto la conservazione dell'abitazione per uno solo di essi e l'accordo cosi' intervenuto sia oggetto di prova e del relativo accertamento, non puo' ricevere trattamento diverso da quello disposto per le ipotesi di separazione consensuale e di nullita' matrimoniale. Pertanto, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, terzo comma, della Legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia cosi' convenuto.
Rispetto al bene primario dell'abitazione, il titolo della separazione , di fatto o consensuale, non puo' avere portata discriminatoria tra i coniugi. Agli effetti della successione nel contratto di locazione, il caso in cui si sia convenuta tra i coniugi separati di fatto la conservazione dell'abitazione per uno solo di essi e l'accordo cosi' intervenuto sia oggetto di prova e del relativo accertamento, non puo' ricevere trattamento diverso da quello disposto per le ipotesi di separazione consensuale e di nullita' matrimoniale. Pertanto, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, terzo comma, della Legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia cosi' convenuto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte