Sentenza 406/1988 (ECLI:IT:COST:1988:406)
Massima numero 13695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  24/03/1988;  Decisione del  24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 13/04/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 406/88. ENFITEUSI - CAPITALE DI AFFRANCO - CALCOLO - RAPPORTI SUCCESSIVI AL 23 OTTOBRE 1941 - CANONE ENFITEUTICO - MISURA - PERIODICO AGGIORNAMENTO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI IDONEI COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - LEGGE 14 GIUGNO 1974, N. 270, ART. 1. - COST., ART. 42.

Testo
Per una corretta applicazione della direttiva contenuta nella precedente sentenza in materia di enfiteusi e perche', in particolare, i capitali d'affranco non risultino determinati in misura incongrua o, addirittura, irrisoria per il concedente, occorre fare riferimento non tanto alla misura fissa consistente nella indennita' corrisposta in applicazione delle leggi di riforma agraria, quanto invece ai criteri stabiliti da quelle leggi: detti capitali non possono essere, dunque, inferiori ai valori assunti per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (a norma dell'art. 9 del d. lg.vo n. 143 del 1947) periodicamente aggiornati mediante "coefficienti di maggiorazione" stabiliti dalla Commissione censuaria centrale. Pertanto, per violazione dell'art. 42 Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270, nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realta' economica. - S. nn. 145/1973, 53/1974, 246/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte