Sentenza 408/1988 (ECLI:IT:COST:1988:408)
Massima numero 13698
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
24/03/1988; Decisione del
24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Titolo
SENT. 408/88 C. IMPIEGO PUBBLICO - CREDITI PREVIDENZIALI - INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. E INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO I.N.A.D.E.L. - TARDIVO PAGAMENTO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - COD.CIV., ART. 1224, COMMA SECONDO; COD.PROC.CIV., ART. 429, COMMA TERZO; DISP. ATT. COD.PROC.CIV., ART. 150. - COST., ARTT. 3, 36, COMMA PRIMO, 38, COMMA SECONDO, 97, 24, 113.
SENT. 408/88 C. IMPIEGO PUBBLICO - CREDITI PREVIDENZIALI - INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. E INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO I.N.A.D.E.L. - TARDIVO PAGAMENTO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - COD.CIV., ART. 1224, COMMA SECONDO; COD.PROC.CIV., ART. 429, COMMA TERZO; DISP. ATT. COD.PROC.CIV., ART. 150. - COST., ARTT. 3, 36, COMMA PRIMO, 38, COMMA SECONDO, 97, 24, 113.
Testo
Fermo restando che la previsione della rivalutazione automatica del credito non puo' considerarsi espressione di un principio generale dell'ordinamento e che il regime dei crediti di natura previdenziale non e' assimilabile a quello dei crediti di lavoro, deve ritenersi, in base alla giurisprudenza della Cassazione, che le somme di danaro dovute a titolo di prestazione previdenziale - eccezion fatta per quelle di rilevante importo corrisposte in unica soluzione - sono per loro natura, piu' che per le particolari qualita' personali del singolo creditore, normalmente destinate alle comuni esigenze di vita del pensionato, e come tali sensibili alla svalutazione monetaria e suscettibili di rivalutazione pur quando sia impossibile allegare la prova di uno specifico pregiudizio; potendo, semmai, tale presunzione venir meno proprio quando le condizioni economiche del creditore siano tali da rendere indifferente la prestazione previdenziale rispetto al soddisfacimento degli ordinari bisogni di vita. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, comma primo, 38, comma secondo, 97, 24 e 113 Cost., e relative agli artt. 1224, comma secondo, cod.civ., e 429, comma terzo, cod.proc.civ., nonche' 150 disp.att. cod.proc.civ., in quanto non prevedono - in caso di tardivo pagamento di crediti previdenziali, quali, nella specie, l'indennita' premio di servizio I.n.a.d.e.l. e l'indennita' di buonuscita E.n.p.a.s. - un criterio automatico per il risarcimento del danno da svalutazione, ovvero la rivalutazione automatica del credito). - v. S.nn. 139/1981; 162/1977; nonche' 220/1988, 46/1983 e 26/1980.
Fermo restando che la previsione della rivalutazione automatica del credito non puo' considerarsi espressione di un principio generale dell'ordinamento e che il regime dei crediti di natura previdenziale non e' assimilabile a quello dei crediti di lavoro, deve ritenersi, in base alla giurisprudenza della Cassazione, che le somme di danaro dovute a titolo di prestazione previdenziale - eccezion fatta per quelle di rilevante importo corrisposte in unica soluzione - sono per loro natura, piu' che per le particolari qualita' personali del singolo creditore, normalmente destinate alle comuni esigenze di vita del pensionato, e come tali sensibili alla svalutazione monetaria e suscettibili di rivalutazione pur quando sia impossibile allegare la prova di uno specifico pregiudizio; potendo, semmai, tale presunzione venir meno proprio quando le condizioni economiche del creditore siano tali da rendere indifferente la prestazione previdenziale rispetto al soddisfacimento degli ordinari bisogni di vita. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, comma primo, 38, comma secondo, 97, 24 e 113 Cost., e relative agli artt. 1224, comma secondo, cod.civ., e 429, comma terzo, cod.proc.civ., nonche' 150 disp.att. cod.proc.civ., in quanto non prevedono - in caso di tardivo pagamento di crediti previdenziali, quali, nella specie, l'indennita' premio di servizio I.n.a.d.e.l. e l'indennita' di buonuscita E.n.p.a.s. - un criterio automatico per il risarcimento del danno da svalutazione, ovvero la rivalutazione automatica del credito). - v. S.nn. 139/1981; 162/1977; nonche' 220/1988, 46/1983 e 26/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte