Sentenza 409/1988 (ECLI:IT:COST:1988:409)
Massima numero 13704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
24/03/1988; Decisione del
24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Titolo
SENT. 409/88 D. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE MILITARE - UFFICIALI DI GRADO NON SUPERIORE A COLONNELLO - AVANZAMENTO IN CARRIERA - SISTEMA DELLA PROMOZIONE A SCELTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - LEGGE 12 NOVEMBRE 1955 N. 1137, ART. 26. - COST., ARTT. 3, 52, 97, 113.
SENT. 409/88 D. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE MILITARE - UFFICIALI DI GRADO NON SUPERIORE A COLONNELLO - AVANZAMENTO IN CARRIERA - SISTEMA DELLA PROMOZIONE A SCELTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - LEGGE 12 NOVEMBRE 1955 N. 1137, ART. 26. - COST., ARTT. 3, 52, 97, 113.
Testo
Non e' irrazionale - attesa la diversita' tra l'ordinamento militare e quello degli impiegati civili dello Stato - che ai fini dell'avanzamento in carriera degli ufficiali sia previsto,in luogo dello scrutinio per merito comparativo, il sistema della promozione a scelta. Detto sistema, in cui la valutazione e' espressa esclusivamente in termini aritmetici, costituisce uno dei possibili procedimenti di selezione idonei a soddisfare il buon andamento e l'imparzialita' della p.a., non essendo a tal fine indispensabile che la valutazione si esprima in un giudizio motivato; ne' rimane in tal modo precluso il sindacato giurisdizionale sui risultati delle valutazioni, in quanto e nei limiti in cui e' possibile - secondo consolidati principi giurisprudenziali - la ricerca ' a posteriori' della coerenza, proporzionalita' e logicita' dei singoli punteggi in rapporto agli elementi oggettivi di giudizio presi concretamente in considerazione dalla Commissione di avanzamento. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, L. 12 novembre 1955 n. 1137, in riferimento agli artt. 3, 52, 97 e 113 Cost.).
Non e' irrazionale - attesa la diversita' tra l'ordinamento militare e quello degli impiegati civili dello Stato - che ai fini dell'avanzamento in carriera degli ufficiali sia previsto,in luogo dello scrutinio per merito comparativo, il sistema della promozione a scelta. Detto sistema, in cui la valutazione e' espressa esclusivamente in termini aritmetici, costituisce uno dei possibili procedimenti di selezione idonei a soddisfare il buon andamento e l'imparzialita' della p.a., non essendo a tal fine indispensabile che la valutazione si esprima in un giudizio motivato; ne' rimane in tal modo precluso il sindacato giurisdizionale sui risultati delle valutazioni, in quanto e nei limiti in cui e' possibile - secondo consolidati principi giurisprudenziali - la ricerca ' a posteriori' della coerenza, proporzionalita' e logicita' dei singoli punteggi in rapporto agli elementi oggettivi di giudizio presi concretamente in considerazione dalla Commissione di avanzamento. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, L. 12 novembre 1955 n. 1137, in riferimento agli artt. 3, 52, 97 e 113 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 52
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte