Sentenza 410/1988 (ECLI:IT:COST:1988:410)
Massima numero 13705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  24/03/1988;  Decisione del  24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13706


Titolo
SENT. 410/88 A. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - IMPOSTA DECENNALE - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLE I.P.A.B. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 643, ART. 3, COMMA PRIMO (TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 694). - COST., ART. 77 (IN RELAZIONE ALL'ART. 6, LEGGE 9 OTTOBRE 1971 N. 825).

Testo
Il vizio di eccesso di delega legislativa non puo' avere alcuna rilevanza ove sia impugnato non il testo originario della disposizione delegata, ma quello risultante da successiva modifica legislativa. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - nel testo modificato ex lege 22 dicembre 1975, n. 694 - sollevata in riferimento all'art. 77 Cost. ed in relazione all'art. 6 della legge-delega n. 825 del 1971).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  09/10/1971  n. 825  art. 6