Sentenza 410/1988 (ECLI:IT:COST:1988:410)
Massima numero 13706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  24/03/1988;  Decisione del  24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13705


Titolo
SENT. 410/88 B. TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - IMPOSTA DECENNALE - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLE I.P.A.B. - ESENZIONE - OMESSA ESTENSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 643, ART. 25, COMMA SECONDO, LETT. A). - COST., ART. 3.

Testo
Le ipotesi di esenzione e di agevolazione fiscali hanno carattere derogatorio e la loro previsione e' esclusivamente rimessa alla valutazione del legislatore, ne' costituisce discriminazione arbitraria la mancata estensione dell'esenzione dall'In.v.im. decennale agli immobili delle I.p.a.b. non direttamente strumentali alle attivita' d'istituto, in quanto la situazione delle I.p.a.b. e' obiettivamente non omogenea rispetto a quelle degli enti territoriali (in massima parte di rilievo costituzionale) e degli enti di natura ecclesiastica (la cui disciplina e', nella genesi, pattizia) che usufruiscono del beneficio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma secondo, lett. a, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643). - v. S nn. 134/1982, 108/1983, 86/1985, 301/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte