Sentenza 411/1988 (ECLI:IT:COST:1988:411)
Massima numero 13707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
24/03/1988; Decisione del
24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Titolo
SENT. 411/88 A. RESPONSABILITA' CONTABILE E AMMINISTRATIVA - RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI - MANCATA APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE - CONCORRENTE RESPONSABILITA' DI IMPIEGATI - DIVERSITA' DI REGIME E DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 3 MARZO 1934 N. 383, ARTT. 254, 261. - COST., ARTT. 3, 24, 28, 54, 97, 103.
SENT. 411/88 A. RESPONSABILITA' CONTABILE E AMMINISTRATIVA - RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI - MANCATA APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE - CONCORRENTE RESPONSABILITA' DI IMPIEGATI - DIVERSITA' DI REGIME E DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 3 MARZO 1934 N. 383, ARTT. 254, 261. - COST., ARTT. 3, 24, 28, 54, 97, 103.
Testo
L'art. 254 del t.u. com. e prov. configura talune fattispecie tipiche di responsabilita' degli amministratori degli enti locali imputabili anche a titolo di colpa lieve o lievissima, sicche' l'invocata estensione della norma - in via di pronuncia additiva - agli impiegati che abbiano concorso alla produzione del danno non solo e' inattuabile per il carattere tipico ed esclusivo dei comportamenti considerati, ma costituirebbe un inammissibile intervento in una materia (determinazione delle ipotesi di responsabilita', dei soggetti cui essa e' ascrivibile, e del grado di colpa richiesto) che rientra, invero, nell'esclusiva discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 54, 97 e 103 Cost. - dell'art. 254 e, in relazione ad esso, dell'art. 261, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in quanto non assoggettano al medesimo regime la responsabilita' degli amministratori e quella, concorrente, degli impiegati, in ipotesi di mancata applicazione e riscossione di tributi ed entrate regolarmente deliberati).
L'art. 254 del t.u. com. e prov. configura talune fattispecie tipiche di responsabilita' degli amministratori degli enti locali imputabili anche a titolo di colpa lieve o lievissima, sicche' l'invocata estensione della norma - in via di pronuncia additiva - agli impiegati che abbiano concorso alla produzione del danno non solo e' inattuabile per il carattere tipico ed esclusivo dei comportamenti considerati, ma costituirebbe un inammissibile intervento in una materia (determinazione delle ipotesi di responsabilita', dei soggetti cui essa e' ascrivibile, e del grado di colpa richiesto) che rientra, invero, nell'esclusiva discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 54, 97 e 103 Cost. - dell'art. 254 e, in relazione ad esso, dell'art. 261, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in quanto non assoggettano al medesimo regime la responsabilita' degli amministratori e quella, concorrente, degli impiegati, in ipotesi di mancata applicazione e riscossione di tributi ed entrate regolarmente deliberati).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 28
Costituzione
art. 54
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte