Sentenza 411/1988 (ECLI:IT:COST:1988:411)
Massima numero 13710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  24/03/1988;  Decisione del  24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:  13707  13708  13709


Titolo
SENT. 411/88 D. CORTE DEI CONTI - GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI - ASSENZA DI CONTRADDITTORIO CON GLI IMPIEGATI CORRESPONSABILI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 3 MARZO 1934 N. 383, ARTT. 254 E 261. - COST., ARTT. 3, 24, 97, 103.

Testo
Nel giudizio relativo ad ipotesi tipiche di responsabilita' degli amministratori degli enti locali, ed al solo fine di accertarne l'entita', la Corte dei conti ben puo' conoscere, in via meramente incidentale, anche del comportamento degli impiegati senza dover procedere alla loro chiamata in giudizio, non essendovi titolo per l'affermazione di responsabilita' solidale, ne' esigenza di contraddittorio, atteso che la sentenza del giudice contabile comunque non farebbe stato in un eventuale giudizio di responsabilita' degli impiegati stessi innanzi al giudice ordinario. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost., e relativa agli artt. 254 e 261, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in quanto non consentirebbero il contraddittorio e la ripartizione dell'addebito tra amministratori ed impiegati corresponsabili del medesimo illecito).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 103

Altri parametri e norme interposte