Giustizia amministrativa - Riparto di competenza - Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Lamentata violazione di parametro per il quale manca ogni motivazione sula non manifesta infondatezza - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 125006).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Piemonte, sez. prima, in riferimento all’art. 111 Cost., dell’art. 135, comma 1, lett. q-quater), prima parte, cod. proc. amm., che devolve alla competenza inderogabile del TAR per il Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. L’ordinanza di rimessione ne ha omesso qualsivoglia illustrazione, limitandosi a riportare, tra parentesi, un breve inciso («diritto di impugnazione») il quale, tuttavia, risulta privo di un oggettivo aggancio con la restante parte della motivazione. La censura, pertanto, è del tutto carente di motivazione quanto al requisito della non manifesta infondatezza. (Precedenti: S. 110/2024 - mass. 46241; O. 127/2024 - mass. 46343).