Sentenza 412/1988 (ECLI:IT:COST:1988:412)
Massima numero 13712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
24/03/1988; Decisione del
24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
13711
Titolo
SENT. 412/88 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - CONCORSO A PRESIDE DI ISTITUTI E SCUOLE SECONDARIE - REQUISITI DI AMMISSIONE - INCARICO DI PRESIDENZA SVOLTO CONTINUATIVAMENTE PER UN BIENNIO - TITOLARI DI INCARICO NON CONTINUATIVO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 31 MAGGIO 1974 N. 417, ART. 133, COMMA PRIMO. - COST., ARTT. 3. COMMA PRIMO, 97, COMMA PRIMO.
SENT. 412/88 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - CONCORSO A PRESIDE DI ISTITUTI E SCUOLE SECONDARIE - REQUISITI DI AMMISSIONE - INCARICO DI PRESIDENZA SVOLTO CONTINUATIVAMENTE PER UN BIENNIO - TITOLARI DI INCARICO NON CONTINUATIVO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 31 MAGGIO 1974 N. 417, ART. 133, COMMA PRIMO. - COST., ARTT. 3. COMMA PRIMO, 97, COMMA PRIMO.
Testo
Non irragionevolmente il legislatore ha stabilito che l'incarico biennale di presidenza, richiesto ai fini dell'ammissione al concorso unico per titoli ed esami a preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, debba avere carattere continuativo, in quanto - nell'esercizio del suo potere di valutazione discrezionale - ha ritenuto che l'espletamento di simili incarichi costituisca indice di piu' sicura attitudine al disimpegno della funzione, rispetto ad incarichi (biennali) non continuativi. Ne' rileva - in relazione al principio di buon andamento della p.a. - il fatto che il numero dei titolari di incarico continuativo era inferiore al numero dei posti messi a concorso, trattandosi di circostanza estranea alla previsione normativa ed alla quale il legislatore ha sopperito successivamente. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 133, comma primo, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417).
Non irragionevolmente il legislatore ha stabilito che l'incarico biennale di presidenza, richiesto ai fini dell'ammissione al concorso unico per titoli ed esami a preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, debba avere carattere continuativo, in quanto - nell'esercizio del suo potere di valutazione discrezionale - ha ritenuto che l'espletamento di simili incarichi costituisca indice di piu' sicura attitudine al disimpegno della funzione, rispetto ad incarichi (biennali) non continuativi. Ne' rileva - in relazione al principio di buon andamento della p.a. - il fatto che il numero dei titolari di incarico continuativo era inferiore al numero dei posti messi a concorso, trattandosi di circostanza estranea alla previsione normativa ed alla quale il legislatore ha sopperito successivamente. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 133, comma primo, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte