Sentenza 413/1988 (ECLI:IT:COST:1988:413)
Massima numero 13713
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
24/03/1988; Decisione del
24/03/1988
Deposito del 07/04/1988; Pubblicazione in G. U. 20/04/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 413/88. IMPIEGO PUBBLICO - MAGISTRATI - TRATTAMENTO ECONOMICO - LIMITAZIONE DI BENEFICI AI SOLI MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI - RIASSORBIMENTO DEGLI IMPORTI ATTRIBUITI AD ALTRI MAGISTRATI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - LEGGE 6 AGOSTO 1984 N. 425, ARTT. 1, COMMA SECONDO, E 10, COMMA SECONDO. - COST., ARTT. 3, 36, 70, 97, 107, COMMA TERZO; 24, 25, 101, 102, 103, 113.
SENT. 413/88. IMPIEGO PUBBLICO - MAGISTRATI - TRATTAMENTO ECONOMICO - LIMITAZIONE DI BENEFICI AI SOLI MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI - RIASSORBIMENTO DEGLI IMPORTI ATTRIBUITI AD ALTRI MAGISTRATI DA SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - LEGGE 6 AGOSTO 1984 N. 425, ARTT. 1, COMMA SECONDO, E 10, COMMA SECONDO. - COST., ARTT. 3, 36, 70, 97, 107, COMMA TERZO; 24, 25, 101, 102, 103, 113.
Testo
Il riconoscimento - in via di interpretazione autentica - di taluni benefici economici ai soli magistrati della Corte dei conti, ed il riassorbimento, sulla normale progressione economica o sull'indennita' di buonuscita, dei relativi importi gia' attribuiti ad altri magistrati da sentenze passate in giudicato, rientrano nella generale finalita' perequativa perseguita dalla L.n. 425 del 1984, con cui si e' inteso realizzare l'equilibrio retributivo fra le varie categorie di magistrati, eliminando disparita' di trattamento non tollerabili nel quadro di intenti legislativi costituzionalmente legittimi, senza ledere il valore del giudicato. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt.1, comma secondo, e 10, comma secondo, L. 6 agosto 1984 n. 425, impugnati in riferimento agli artt. 3, 36, 70, 97 e 107, comma terzo, Cost., e - rispettivamente - agli artt. 24, 25, 101, 102, 103 e 113 Cost.).
Il riconoscimento - in via di interpretazione autentica - di taluni benefici economici ai soli magistrati della Corte dei conti, ed il riassorbimento, sulla normale progressione economica o sull'indennita' di buonuscita, dei relativi importi gia' attribuiti ad altri magistrati da sentenze passate in giudicato, rientrano nella generale finalita' perequativa perseguita dalla L.n. 425 del 1984, con cui si e' inteso realizzare l'equilibrio retributivo fra le varie categorie di magistrati, eliminando disparita' di trattamento non tollerabili nel quadro di intenti legislativi costituzionalmente legittimi, senza ledere il valore del giudicato. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt.1, comma secondo, e 10, comma secondo, L. 6 agosto 1984 n. 425, impugnati in riferimento agli artt. 3, 36, 70, 97 e 107, comma terzo, Cost., e - rispettivamente - agli artt. 24, 25, 101, 102, 103 e 113 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 107
co. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte